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  • PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE DI PARTE

  • CONSULENZE, TEST PSICODIAGNOSTICI E RELAZIONI AD USO LEGALE

  • MEDIAZIONE FAMILIARE

 

 

Lo psicologo Consulente Tecnico di Parte (CTP) opera sia nell’ambito Civile che in quello Penale e solitamente viene assunto quando, nel corso di una causa, il Giudice istruisce una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), nominando un esperto che incarica di valutare tutti gli aspetti tecnici della causa stessa, a questo punto ciascuna delle due parti può nominare il proprio CTP, cioè un esperto in grado di assistere agli incontri valutativi disposti dal CTU portando avanti le istanze della parte che lo ha incaricato e vigilando sul corretto svolgimento della perizia.

Quando il CTP ritiene che la relazione finale stilata dal CTU sia viziata da errori in sede di valutazione e/o non tenga in considerazione elementi emersi durante gli incontri valutativi, con detrimento del proprio cliente, stila una contro-relazione che consegna al Giudice per evidenziare una diversa tesi o una diversa lettura di alcuni elementi emersi allo scopo di garantire al proprio cliente che tutti gli aspetti a suo favore siano tenuti in debita considerazione.

 

In particolare le aree di intervento sono:

  1. Affidamento minorile e valutazione della capacità genitoriale in cause di separazione e divorzio. In quei casi nei quali la separazione o il divorzio appare conflittuale, i contrasti tra le parti risultano non superabili in sede giudiziaria, la complessità delle dinamiche familiari e la tutela dei minori necessitano di approfondimenti il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per effettuare i lavori peritali. Le parti, in accordo col proprio legale, possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP). (Art. 225 c.p.p.);

  2. Mobbing. Il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso all’interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima;

  3. Valutazione e risarcimento del danno psichico. Il cosiddetto “danno psichico” (o “danno biologico di natura psichica”) costituisce un danno di natura non patrimoniale risarcibile che deriva dal trauma costituito da un fatto illecito di cui  la persona (o un suo congiunto) è stata vittima. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art.2043 del Codice Civile). Perchè vi sia danno psichico sono necessari tre elementi:
    - un evento dannoso traumatico e illecito
    - il turbamento psichico, che genera una lesione dell’integrità psicofisica
    - la prova del nesso causale fra evento dannoso e turbamento psichico, che non deve essere causato da preesistente psicopatologia.                                                                  

    Il danno psichico costituisce una lesione dell’integrità psichica e si sostanzia nelle modificazioni psicopatologiche (disturbi mentali di lieve, moderata o grave entità) direttamente conseguenti a un evento delittuoso o a un fatto illecito, mentre la semplice sofferenza provocata da un fatto delittuoso può essere riconosciuta come danno morale in quanto transeunte (passeggera). Di seguito alcune delle aree nelle quali può essere richiesto il risarcimento del danno psichico:
     

-  Infortunistica Stradale

-  Infortunistica professionale

-  Danno da colpa professionale

-  Danno da Mobbing lavorativo, familiare e coniugale

-  Danno da Stalking

-  Tutela della Privacy

-  Bioetica

-  Abuso e/o maltrattamento su donne o minori

-  Danno alla vita sessuale

-  Libertà di pensiero

-  Danno alla Reputazione

-  Danno tanatologico e psichico catastrofale

-  Danno psichico da morte

 

In campo penale il ruolo dello psicologo giuridico è solitamente quello di affiancare e integrare la valutazione di uno psichiatra forense sulla personalità dell'imputato, di accertarne la capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. Dallo studio e dall'analisi psicologica di tutti i protagonisti del processo penale, dai soggetti lesi ai testimoni, ai giudici, derivano altri importanti ambiti di ricerca della psicologia giuridica: la Vittimologia, la Psicologia della Testimonianza e la più nota Psicologia Criminale.
Per quanto riguarda l'ambito penale minorile, il ruolo dello psicologo giuridico più complesso e delicato riguarda l'osservazione e la valutazione peritale nei casi di ipotesi di abuso sessuale o maltrattamenti su minori.
Lo psicologo può essere chiamato inoltre, sempre in ambito penale ma minorile, a valutare l'idoneità psichica e l'attendibilità della testimonianza del minore, la condizione psicologica ed evolutiva, cioè il grado di maturità e la relativa imputabilità di adolescenti autori di reato. In questo ambito si inserisce lo studio psico-sociale del fenomeno della devianza, del bullismo, dei comportamenti violenti del gruppo dei pari (branco), ecc.

 

 

Area giuridica

 

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